Circolare MINISTERO SALUTE del 31 DICEMBRE 2022, prot. DGPRE 51961.

5 Gennaio, 2023 Archiviato in COVID-19

 

La DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Ufficio 5 – Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale – del Ministero della Salute ha emanato  il 31 dicembre 2022 la Circolare  prot. DGPRE 51961 che  tenendo conto della legge 30 dicembre 2022, n. 199  e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, ha aggiornato  le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso.

In sintesi le disposizioni  sono le seguenti:

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono  sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

  • Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10^ giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è  applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Il Legale rappresentante                                                                                 

 Ins. Luisa Lo Sapio

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